Dopo aver visto le tipologie di protesi e ortesi contenute all'interno dell'elenco 1 del Nomenclatore tariffario, nel quale sono riportati i dispositivi medici costruiti su misura e in via esclusiva per il paziente ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in maniera gratuita (entro il limite d'importo fissato per legge dallo stesso tariffario), oggi è la volta della terza parte dei prodotti che vengono forniti tramite l'intervento del legislatore.
All'interno del Nomenclatore, infatti, trovano spazio anche gli ausili (non a caso, il nome completo è Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili) costruiti su misura per gli assistiti.
Gli ausili comprendono dispositivi di diverso tipo, fabbricati appositamente su misura sulla base di una prescrizione redatta da un medico specialista.
Affinché i pazienti possano godere degli ausili forniti dal SSN è importante che i medici conoscano i nuovi elenchi del Nomenclatore. Allo stesso tempo, però, è fondamentale che i produttori e fornitori di dispositivi medici siano in grado di promuoversi efficacemente in rete in modo che sia più semplice far conoscere i dispositivi di cui all'elenco 1 in vendita.
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Gli ausili per le terapie circolatorie rientranti tra i dispositivi erogabili di cui all'elenco 1 sono le guaine compressive elastiche per gli arti inferiori e superiori, in poliammide o in cotone con diverse classi di compressione.
Essi vengono prescritti esclusivamente ai pazienti affetti da linfedema primario cronico oppure, nelle circostanze in cui gli ausili di serie non permettano di eseguire efficacemente la terapia compressiva, per il linfedema secondario stabilizzato a seguito di chirurgia oncologica per le seguenti categorie:
Le calzature ortopediche prescritte ai sensi dell'elenco 1 del nomenclatore sono costruite su misura per uno specifico assistito. Esse hanno funzioni correttive, di sostegno, di contenimento o rivestimento, di compenso a gravi deformità o di accompagnamento.
Il processo di costruzione prevede il rilevamento diretto di dimensioni e misura del piede e la successiva realizzazione:
A norma di legge, sia la forma che il calco devono essere conservati per otto mesi con decorso a partire dalla data di autorizzazione del SSN all’erogazione dei fondi per la fornitura gratuita.
Le diverse tipologie di calzature sono elencate all’interno dell’allegato 5 del DPCM 12 Gennaio 2017, insieme alle componenti aggiuntive e alle riparazioni prescrivibili. Nel dettaglio, si tratta di:
Rientrano tra le calzature per ridurre le deformità prescrivibili ai sensi dell’elenco 1:
Rientra tra le calzature per limitare le deformità prescrivibili ai sensi dell’elenco 1 la calzatura per plantare, bassa o alta, costruita su misura su forma o calco per correggere e compensare le patologie del piede, le conseguenti anomalie degli appoggi e le alterazioni biomeccaniche che richiedono l'applicazione di un plantare (non compreso nella tariffa).
Rientra tra le calzature per correggere il movimento delle articolazioni di caviglia e piede ai sensi dell’elenco 1 la calzatura alta con forti rigidi o semirigidi costruita su misura su forma o calco per correggere e contenere le patologie del piede e/o del ginocchio, mantenere un corretto atteggiamento dell’arto e migliorare l'assetto e la deambulazione.
Rientra tra le calzature per incrementare la lunghezza della gamba e del piede ai sensi dell’elenco 1 la calzatura con rialzo, bassa o alta (e con diversi livelli di rialzo), costruita su misura su forma o calco, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, anche per i casi di dismetria derivante da accorciamento dell’arto che necessitano di un rialzo a livello di calzatura.
Rientrano tra le calzature per migliorare la forma di gamba e piede ai sensi dell’elenco 1:
Tra gli ausili per la mobilità personale rientrano nell’elenco 1 le sedie da trasporto e le basi di mobilità manovrate dall’accompagnatore.
Rientrano in questa categoria i seguenti dispositivi prescrivibili ai sensi dell’elenco 1 del nomenclatore, incluse le componenti aggiuntive inserite nell’allegato 5 del DPCM 12 gennaio 2017:
Entrambe le tipologie di ausili sono composti da un sistema di postura modulare di serie, con sistemi di seduta su misura e aggiuntivi che, nell'insieme, costituiscono il sistema posturale personalizzato dell'assistito.
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Ricadono nella categoria ausili per adattamento della casa e altri ambienti, tra i dispositivi inclusi all’interno dell’elenco 1, le sedute e i sistemi di seduta speciali costruite su misura.
Si tratta di ausili realizzati allo scopo di garantire al paziente il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione seduta. Si tratta di una produzione su misura rilevata sulla persona al fine di compensare le deformità posturali derivanti da patologie, prevenire l’affaticamento in posizione seduta nonché evitare l’insorgenza e formazione di ulcere da decubito.
La configurazione ottenibile consente la massima efficienza nelle attività quotidiane e va realizzata in modo personalizzato e individuale sulla base delle esigenze dell’utente utilizzando appositi materiali sintetici e con rivestimento finale in tessuto igienizzante. Nello specifico la modellatura viene effettuata su calco di gesso negativo e positivo, con sistemi CAD/CAM, per mezzo di schiumata istantanea (come PET lavorato in stampo a calco) o comunque con altra tecnica in grado di consentire la perfetta ricostruzione delle forme anatomiche dell’assistito.
In particolare, i dispositivi oggetto della fornitura (con eventuali prestazioni professionali per sistemi di postura modulari, contenute all’interno dell’allegato 5 del DPCM 12 gennaio 2017) da parte del Sistema Sanitario Nazionale sono, previa necessaria ed esplicita richiesta tramite prestazione specialistica:
Gli ausili ottici correttivi su misura, erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale tra i dispositivi rientranti all’interno dell’elenco 1, sono suddivisibili in diverse categorie, quali:
Rientrano in questa sezione dell’elenco 1 del nomenclatore i dispositivi di correzione ottica non elettronici erogabili ad assistiti con gravi limitazioni della funzione visiva o affetti da patologia rara certificata come da statuizione della L.138/2001 agli articoli 2,3 e 4. A seguito di prescrizione è compito di un ottico abilitato specialistico la fase di realizzazione, applicazione, prova e collaudo dei dispositivi, incluso l’adattamento alle esigenze dell’assistito e la fornitura finale.
In particolare, i dispositivi prescrivibili (incluse le componenti aggiuntive, le lavorazioni e le prestazioni professionali di cui all’allegato 5 del DPCM) sono:
Rientrano in questa sezione dell’elenco 1 del nomenclatore i seguenti dispositivi: