Nel 2017, dopo 18 anni dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 332/99, il DPCM del 12 Gennaio 2017 ha aggiornato il Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili (altrimenti noto come Nomenclatore dell'assistenza protesica). Si tratta del regolamento relativo alla tipologia e alla modalità di erogazione di tutti quei dispositivi medici per i quali il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) interviene con una fornitura parzialmente o totalmente gratuita a favore dei pazienti.
Una novità attesa da tempo: lo stesso Decreto Ministeriale, infatti, all’articolo 11 prevedeva un aggiornamento periodico «con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili». I termini, tuttavia, sono stati disattesi: si è giunti così a un’elencazione di dispositivi raramente attendibile e soprattutto non al passo delle innovazioni tecnologiche che nel tempo si sono susseguite. Tutto ciò a danno degli aventi diritto alle prestazioni, specie quelli colpiti da patologie più gravi.
La modifica intervenuta nel 2017 è di vitale importanza perché permette di aggiornare i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Gli effetti benefici del nuovo DPCM si estendono anche ai produttori e ai fornitori dei dispositivi medici, con particolare riferimento all’erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Il rinnovo degli elenchi, infatti, permette a tutte le categorie coinvolte di godere dei vantaggi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. Così i medici e gli specialisti potranno indirizzare con maggiore accortezza i pazienti alla prescrizione dei dispositivi più consoni alla situazione di invalidità contraddistintiva.
Il nuovo Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili sostituisce l’elencazione precedentemente statuita tramite le integrazioni fornite dall'allegato 5 e dall'allegato 12 del DPCM del 12 Gennaio 2017.
Secondo il decreto le modalità di erogazione dei dispositivi mutano a seconda dell’elenco nel quale sono contenuti. In particolare, esistono 3 elenchi:
La normativa, inoltre, prevede che:
Alla luce di quanto visto sopra, è importante che i medici e gli specialisti conoscano i nuovi elenchi del Nomenclatore. Allo stesso tempo, è fondamentale che i produttori e fornitori di dispositivi medici partecipino alle gare d'appalto per i prodotti di cui agli elenchi 2a e 2b e siano in grado di promuoversi efficacemente in rete per la vendita dei dispositivi di cui all'elenco 1.
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Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica:
L’erogazione a carico del SSN della prestazione di assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi:
Il piano riabilitativo-assistenziale individuale deve riportare:
• L’indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità;
• Una diagnosi funzionale e circostanziata che riporti le specifiche menomazioni o disabilità;
• La descrizione del programma di trattamento con l'indicazione degli esiti attesi dall’equipe e dall’assistito in relazione all’utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine;
• La tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le personalizzazioni, ove necessari;
• Il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo, comprendente i modi e i tempi d’uso del dispositivo, l’eventuale necessità di aiuto o supervisione nell’impiego, le possibili controindicazioni e i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;
• L’indicazione delle modalità di follow-up del programma e di verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall’equipe e dall’assistito.
Un caso specifico è quello relativo ai soggetti affetti da gravi disabilità, per i quali è tuttora in corso un dibattito tra le associazioni a tutela della categoria e il legislatore.
La legge 96/2017, intervenuta successivamente alla pubblicazione del DPCM contenente il nuovo Nomenclatore, precisa che per le procedure pubbliche per l’acquisto dei dispositivi contenuti all’interno degli elenchi 2a e 2b le regioni devono prevedere «l’intervento di un tecnico abilitato che provveda all’individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l’introduzione delle modifiche necessarie» affinché l’erogazione degli stessi dispositivi sia più conforme ai bisogni dei pazienti disabili.
Il provvedimento, tuttavia, è ritenuto insufficiente dalle associazioni, che lamentano la difficoltà di individuazione in via generica di protesi e ausili appartenenti all’elenco 2a, spesso specifici per i percorsi riabilitativi delle persone con disabilità complesse. Per questo, al momento, la giurisprudenza ammette in via transitoria l'applicazione dell'articolo 1, comma 6 del DM 332/99, il quale prevede che «In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati».