I limiti legislativi previsti dalle linee guida del 20 Dicembre 2017 per la promozione dei dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici sui siti Web e su social network e strumenti di messaggistica digitale (mail, SMS o MMS), nonché quelli previsti per la diffusione del messaggio tramite numeri verdi o con l’utilizzo di un testimonial non sono gli unici previsti dal nostro ordinamento in materia di pubblicità sanitaria.
La disciplina normativa, infatti, si estende anche al di fuori delle suddette linee guida a due ulteriori fattispecie: i medicinali veterinari e i medicinali di automedicazione. In entrambi i casi, infatti, la legge prevede la necessità di richiedere, salvo alcune eccezioni, preventiva autorizzazione al Ministero della Salute. Vediamo, nel dettaglio, le particolarità di entrambe le casistiche.
La pubblicità dei medicinali veterinari è consentita solo per quelli non soggetti all’obbligo di prescrizione veterinaria e previo ottenimento di una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute in concerto con il Comitato Tecnico Sanitario - Sezione per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria.
La disciplina prevista dalla direttiva europea 2004/28/CE, recepita in Italia tramite il D.Lgs 193/2006, prevede infatti che sia vietato promuovere, anche in via indiretta (come ad esempio immagini o claim nei quali non è riportato in modo esplicito il nome del medicinale, che invitino il consumatore a rivolgersi al medico veterinario), i medicinali veterinari venduti dietro presentazione di ricetta. L’ambito operativo viene così limitato, di fatto, agli antiparassitari per uso esterno, come quelli adottati nei casi di infestazioni da pulci o zecche, o agli antielmintici o vermicidi per uso orale.
In particolare, la legge prevede che:
Nei messaggi pubblicitari non sono ammessi termini quali:
I termini unico e particolare, inoltre, devono essere supportati da idonea documentazione che ne accertino l’effettiva unicità o particolarità.
Il decreto legislativo 219/2006 e successive modifiche, in attuazione delle direttive comunitarie 2001/83 e 2003/94, indica all’articolo 118 le modalità di promozione e pubblicità dei cosiddetti medicinali di automedicazione (OTC) o senza obbligo di prescrizione (SOP).
Anche in questo caso la pubblicazione di messaggi pubblicitari deve essere necessariamente preceduta dalla preventiva autorizzazione del Ministero della Salute, fatta eccezione per:
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